Beni strumentali "Nuova Sabatini"

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Misura dell’agevolazione per le imprese

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

  1. a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
  2. b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.

 

Imprese beneficiarie

PMI, ossia le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’articolo 2 del regolamento GBER. 4.2

Le imprese devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia. Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

 

Settori ammissibili

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

 

Interventi ammissibili e caratteristiche del Finanziamento

La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera della Banca relativa ad un finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, avente le seguenti caratteristiche:

  1. a) essere deliberato a copertura del programma d’investimento e fino al 100% dello stesso;
  2. b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva.
  3. c) essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria,
  4. d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva
  5. e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Il programma d’investimento, unitariamente considerato, deve essere avviato in data successiva – ossia in data non coincidente né antecedente – alla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al soggetto finanziatore, pena la revoca totale delle agevolazioni.

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento.

Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni: a) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima; b) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma; c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma d’investimento.

I programmi d’investimento previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità locale e non possono, in ogni caso, essere frazionati su più sedi o unità locali dell’impresa. Qualora la PMI voglia effettuare programmi d’investimento riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità locale una diversa domanda di agevolazione

Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno tre anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonché le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza, nel modulo di richiesta di erogazione del contributo, della corretta applicazione dei principi contabili relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, tramite una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell’impresa da tenere agli atti dell’impresa stessa. Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione di crediti verso i fornitori.

Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Le PMI sono tenute a completare il programma d’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito al programma d’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

A programma d’investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’agevolazione, la PMI compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), potranno essere comunicate sul sito web del Ministero nella sezione dedicata all’incentivo, apposita richiesta di erogazione del contributo. La suddetta richiesta è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione e l’articolazione del programma d’investimento, nonché l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma. Il modulo deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma unitamente alla documentazione prevista, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del programma d’investimento. Il mancato rispetto dei citati termini e condizioni determina la revoca totale dell’agevolazione.

 

Garanzie accessorie

Il Finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo Centrale per le PMI.

 

Tasso di interesse e condizioni

Sulla base della istruttoria tra banca e impresa

 

La presente comunicazione ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono dettagliatamente indicate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali e sul sito internet cliccando sul seguente link. Per ogni ulteriore dettaglio contattare le nostre filiali.