Finanziamenti a PMI con la garanzia EGF del Fondo Europeo per gli Investimenti
Si tratta di un nuovo Fondo di Garanzia messo in campo dal Fondo Europeo per gli Investimenti per alleviare le criticità dell’economia post Covid. L'obiettivo del FEI è rispondere all'impatto economico della pandemia di COVID-19 garantendo che le imprese degli Stati membri partecipanti dispongano di liquidità a breve termine sufficiente per superare la crisi e …Leggi tutto
Si tratta di un nuovo Fondo di Garanzia messo in campo dal Fondo Europeo per gli Investimenti per alleviare le criticità dell’economia post Covid.
L'obiettivo del FEI è rispondere all'impatto economico della pandemia di COVID-19 garantendo che le imprese degli Stati membri partecipanti dispongano di liquidità a breve termine sufficiente per superare la crisi e siano in grado di continuare la loro crescita e sviluppo nel medio a lungo termine
L’accordo di garanzia sottoscritto con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), nell’ambito del Fondo Pan Europeo di Garanzia, consente alla Banca di mettere a disposizione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane colpite dalla crisi pandemica, un plafond di iniziali 90 milioni di euro di finanziamenti garantiti al 70% dal FEI.
Possono accedere allo Strumento EGF le PMI che, in base alla definizione comunitaria, sono le imprese con meno di 250 dipendenti e totale attivo inferiore a 43 milioni di euro o fatturato inferiore a 50 milioni di euro (a livello di gruppo, secondo quanto definito dalla Raccomandazione 361/2003 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese).
La misura permette alle imprese di accedere a due differenti regimi di Aiuti, entrambi a valere in analogia al Quadro Temporaneo degli aiuti in seguito alla Decisione della Commissione Europea del 14/12/2020:
Sezione 3.1 per analogia al Temporary Framework “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”
Importo massimo, sia per nuova finanza, sia per consolidare esposizioni esistenti:
a) importo massimo garantibile euro 1.800.000;
b) importo massimo garantibile per le PMI attive nei settori della pesca e acquacoltura euro 270.000;
c) Importo massimo garantibile per le PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli euro 225.000.
Gli importi massimi si intendono a livello di Gruppo così come definito dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
Durata massima fino a 15 anni
Sezione 3.2 per analogia al Temporary Framework “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti ”:
Importo massimo, sia per consolidare esposizioni esistenti: pari alternativamente ad uno dei tre criteri riportati di seguito, nel rispetto del limite massimo pari ad euro 7.500.000 per singolo finanziamento (i criteri a) e b) sono alternativi fra loro e viene considerato, come soglia massima, il maggiore fra i due):
(a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; o
b) 25% del fatturato del 2019 o ultimo anno disponibile; o
c) autodichiarazione dall’impresa fino ad un massimo importo pari al fabbisogno di liquidità previsto per i prossimi 18 mesi.
L’importo massimo si intende al netto di quanto già richiesto dall’impresa a valere sui Regimi di aiuto 3.2 e 3.3 del Quadro Temporaneo e del 3.2 per Analogia al Temporary Framework.
Durata massima fino a 6 anni.
La transazione con il beneficiario finale usufruisce del sostegno dello strumento di garanzia EGF, implementato dal Fondo Europeo per gli Investimenti con il sostegno finanziario degli Stati Membri che contribuiscono all’EGF.