Informiamo il cliente che, dal 15 gennaio 2026, sarà operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS).
Si tratta di nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) tra clienti, compagnie ed intermediari assicurativi.
L’AAS è un organismo indipendente istituito presso l’IVASS, che consente di ottenere una decisione sulla propria controversia in modo semplice, rapido ed economico, senza necessità di assistenza legale obbligatoria.
OGGETTO DEL RICORSO
Il ricorso può riguardare: (i) l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà collegati a prestazioni e servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione; (ii) l’inosservanza, da parte dell’impresa di assicurazione e/o dell’intermediario assicurativo, delle regole di comportamento inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa (es.: correttezza, diligenza, trasparenza, informazione)[1].
L’AAS decide sui ricorsi che hanno ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà senza alcun limite di valore.
Se è chiesta la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’AAS incontra i limiti di seguito indicati:
CHI PUÒ PRESENTARE IL RICORSO
Può presentare un ricorso all’AAS:
Non può presentare ricorso all’AAS chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario, se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività professionale.
Il ricorso è presentato personalmente o tramite un procuratore o un’associazione di consumatori, se il ricorrente vi aderisce.
CONTRO CHI PUÒ ESSERE PRESENTATO IL RICORSO
Il ricorso all’AAS può essere presentato nei confronti di:
QUANDO E COME SI ATTIVA IL RICORSO
Il ricorso è ammesso solo dopo aver presentato un reclamo scritto all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario assicurativo, che si pronunciano entro 45 giorni.
Se entro questo termine non si riceve risposta, oppure se la risposta ricevuta non è ritenuta soddisfacente, è possibile rivolgersi all’AAS.
Inoltre: (i) non devono essere decorsi 12 mesi dalla presentazione del reclamo; (ii) i fatti o i comportamenti contestati devono essersi verificati entro i tre anni precedenti la data di presentazione del reclamo.
Se il reclamo è stato proposto anteriormente alla data del 15 gennaio 2026, il ricorso può essere proposto entro 12 mesi da tale data.
Il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo, salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.
Il ricorso si presenta esclusivamente in via telematica tramite il portale disponibile sul sito internet dell’AAS (www.arbitroassicurativo.org) a partire dal 15 gennaio 2026.
E’ previsto il pagamento di un contributo di € 20,00.
COME FUNZIONA E DURATA
Al ricorso è allegata la documentazione a fondamento dello stesso e la prova della presentazione del reclamo e del pagamento del contributo di € 20,00.
Il Collegio decide di regola secondo diritto, applicando le previsioni di legge e regolamentari e gli altri provvedimenti che disciplinano la materia.
In alcuni casi, può decidere “secondo equità”.
Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla notifica del ricorso all’impresa di assicurazione o all’intermediario assicurativo da parte dell’AAS, prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 giorni per le controversie particolarmente complesse.
Rapporti tra CON l’Autorità giudiziaria e gli altri strumenti ADR
Per poter proporre un’azione dinnanzi all’Autorità Giudiziaria relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, occorre aver precedentemente fatto ricorso all’AAS o, in alternativa, aver attivato un procedimento di mediazione.
Non può essere presentato ricorso all’AAS se la controversia è stata già sottoposta all’Autorità Giudiziaria oppure se è già pendente un altro procedimento ADR.
[1] Sono escluse dalla competenza dell’AAS le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia, fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., nonché le assicurazioni “grandi rischi”.